Ricerche genealogiche

Indicazioni di base per la ricerca genealogica nella città e nella provincia di Padova

La ricerca genealogica riguardante individui nati e/o vissuti nella città o nella provincia di Padova consta – di norma – dei seguenti passaggi:

1) Individuazione dei dati certi degli antenati conosciuti più remoti nel tempo (nonni, bisnonni) e identificazione degli individui di sesso maschile nelle liste di leva della provincia di provenienza. Nell’Archivio di Stato di Padova si conservano le liste di leva dei nati nella provincia tra il 1846 e il 1945. Le liste di leva consentono l’individuazione esatta del luogo di nascita del coscritto. Le liste di leva dei nati tra il 1846 e il 1902 sono consultabili in forma di base di dati nel sito web istituzionale dell’Archivio di Stato, al seguente URL: http://archiviodistato.provincia.padova.it/leva/.
Per ricerche a fini amministrativi, l’utenza può richiedere l’emissione dell’Estratto della lista di leva, inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo as-pd@cultura.gov.it, indicando il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita del coscritto. Tali ricerche per corrispondenza vengono evase nel termine massimo di 90 (novanta) giorni, a norma del Regolamento della Sala di studio e dei servizi archivistici, accessibile nel sito Web istituzionale dell’Archivio di Stato, al seguente URL:
https://www.aspd.beniculturali.it/regolamento/.

2) Per i nati posteriormente al 1° settembre 1871 (data dell’attivazione dello Stato civile postunitario presso i Comuni del Veneto): rivolgersi al Comune di nascita, presso il quale si conservano gli atti di Stato civile e di Anagrafe. Al Comune è possibile richiedere l’emissione di un estratto del foglio di famiglia storico e/o dell’atto di nascita e da questi documenti – in genere – ricavare le notizie relative al matrimonio e alla morte della persona oggetto della ricerca. Gli atti di Anagrafe e Stato civile includono – per necessità – gli individui di sesso femminile e consentono di risalire fino alla generazione dei nati anteriormente al 1° settembre 1871.

3) Per i nati anteriormente al 1° settembre 1871: rivolgersi alla parrocchia di nascita. Nell’ordinamento austriaco, i parroci avevano funzioni di ufficiali di Stato civile, e presso le parrocchie si conservano i registri delle nascite, dei matrimoni e delle morti.
La sequenza di tali registrazioni continua – di fatto – risalendo nel tempo senza soluzione di continuità fino alla fine del XVI secolo, in quanto, a seguito delle disposizioni impartite nella XXIV sessione del concilio di Trento (11 novembre 1563), i parroci dovevano tenere registrazione dello stato spirituale dei propri parrocchiani. Comparvero in questo modo i registri dei battesimi, delle cresime, dei matrimoni, delle morti, nonché della composizione delle famiglie, allo scopo di impartire la comunione annualmente (a Pasqua) a coloro che dovevano comunicarsi. Questi ultimi registri erano detti “stati delle anime” e presentano in modo più o meno sintetico lo stato di famiglia alla data del rilevamento. La ricerca nelle parrocchie consente normalmente di risalire con la ricerca genealogica fino almeno al XVIII secolo, in alcuni casi – laddove non vi siano lacune nella documentazione – fino alla fine del XVI secolo. Nel regno Lombardo-Veneto esisteva anche l’anagrafe civile della popolazione, regolata dal legislatore austriaco nel 1833 come ruolo della popolazione, tuttavia non tutti i Comuni della provincia hanno conservato tale documentazione.
Lo Stato civile comunale (nascite, morti, matrimoni), in vigore nel periodo napoleonico tra il 1806 e il 1815, si conserva nell’Archivio di Stato di Padova per i comuni della provincia di cui si trova indicazione nell’inventario n. 55 della sala di studio dell’Archivio di Stato (Stato civile del Dipartimento del Brenta, 1806-1815), accessibile nel sito web istituzionale, al seguente URL: https://www.aspd.beniculturali.it/inventari/

4) Per i nati e per i residenti nel solo Comune di Padova: presso l’Archivio di Stato di Padova si conserva la documentazione di interesse anagrafico – anagrafe, ruolo di popolazione – prodotta dal Comune di Padova tra il 1806 e il 1910: la descrizione delle serie e/o dei relativi strumenti di accesso (indici coevi) è accessibile nell’inventario n. 19 della sala di studio dell’Archivio di Stato, reperibile nel sito web istituzionale, al seguente URL:
https://www.aspd.beniculturali.it/inventari/.

Note circa la trasmissione della cittadinanza ai discendenti nati all’estero di cittadini emigrati

Le disposizioni normative che regolano al presente l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei discendenti di emigrati all’estero sono le seguenti: Legge 5 febbraio 1992, n. 91; circolare del Ministero dell’Interno K28.1 dell’8 aprile 1992.

Tale normativa non modifica la sostanza della previgente Legge 13 giugno 1912, n. 555 circa le modalità di trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana; la trasmissione è da intendersi possibile tanto tramite la linea maschile, quanto tramite quella femminile, essendo stato ritenuto incostituzionale l’articolo 1 della Legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte che non prevede la trasmissione della cittadinanza per via materna (precisamente per violazione artt. 3 e 29, comma 2 Cost., sentenza C.C. 30 del 9 febbraio 1983; sulla sopravvenuta incostituzionalità della norma precostituzionale e sui relativi effetti sulle situazioni pendenti, si veda sentenza C.C. 4466 del 25 febbraio 2009).

Con tale normativa non è incompatibile l’attribuzione della cittadinanza italiana ai discendenti nati all’estero di soggetti emigrati dagli stati preunitari e viventi alla data dell’istituzione dello Stato unitario italiano (17 marzo 1861); né essa risulta in contrasto con gli articoli 4-11 del Codice civile del Regno d’Italia del 1865, alla luce dei quali, fermi restando i casi di perdita della cittadinanza, «il figlio riceve alla sua nascita una patria, che non può essere diversa da quella di chi gli diede la vita» (Felice Voltolina, Commento al codice civile del regno d’Italia 25 giugno 1865, colle relative leggi romane, colle opinioni e dottrine de’ più celebri scrittori di diritto e di legislazione, colle indicazioni delle leggi napoleoniche ed austriache nonché delle patrie sparse in altri codici […], Venezia, 1873, p. 44, commento all’art. 4).

Quest’ultima ipotesi, peraltro, non sembra configurarsi nel caso di soggetti nati in stati preunitari ma aventi ottenuta la cittadinanza italiana a seguito dell’annessione dei relativi territori allo Stato Italiano, prima della loro emigrazione verso stato estero.

Nel caso specifico delle province venete, le disposizioni riguardanti lo status di cittadini dei sudditi dei territori ceduti all’Italia contenute nell’art. 14 della Pace di Vienna, sottoscritta tra il Regno d’Italia e l’Impero d’Austria il 3 ottobre 1866, prevedevano che la cittadinanza austriaca fosse conservata agli «abitanti del territorio ceduto» che, nel termine di un anno dalla stipula del trattato di pace e «mediante una preventiva dichiarazione all’autorità competente», avessero provveduto a «ritirarsi con le loro famiglie negli Stati di S.M.I.R. Apostolica»; il termine veniva elevato a due anni «per quegli individui originari del territorio ceduto che, all’epoca dello scambio delle ratificazioni del presente trattato, si troveranno fuori del territorio della monarchia austriaca».

Tali condizioni non si verificano nel caso di coloro che, benché nati in data anteriore al 19 ottobre 1866, in quanto cittadini italiani tenuti agli obblighi di leva, furono richiamati alle armi (svolgendo o meno il servizio militare nel Regio Esercito), come attesta la documentazione conservata presso questo Archivio di Stato (liste di leva).

Rimane in capo ai richiedenti dimostrare la discendenza da avi italiani, l’ininterrotta trasmissione della cittadinanza e l’assenza di eventuali cause di perdita della medesima.

Sulla materia, si rimanda al caso di studio presentato da Guido Menghetti al XXII Convegno Nazionale A.N.U.S.C.A., (Bellaria – Igea Marina 24-27/09/2002) dal titolo Problematiche relative agli immigrati dall’Argentina, accessibile nel sito web istituzionale del Ministero dell’Interno al seguente URL: https://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/app_notizia_17465.html.

Ultimo aggiornamento 13 aprile 2021